Assegno di invaliditą INPS
ASSEGNO DI INVALIDITA’
 
L’assegno di invalidità viene erogato all’INPS “all’assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”. L’iter per tale procedura inizia con la compilazione da parte di un medico di fiducia dell’apposito modulo SS3, il suo invio compilato in tutte le sue parti all’ente previdenziale. Durante la visita i medici dell’INPS dovranno accertare una diminuzione della capacità lavorativa di almeno 2/3. L’assegno di invalidità è compatibile con l’attività lavorativa, e per richiederlo occorre aver versato complessivamente almeno 3 anni di contributi (156 settimane) nel quinquennio precedente la domanda ed essere iscritto all’Inps da almeno 5 anni.
Se la domanda di di assegno di invalidità viene respinta è possibile presentare ricorso al Comitato provinciale dell’Inps entro 90 giorni dalla data di ricevimento della lettera di risposta. Il ricorso può essere presentato personalmente o tramite raccomandata.
Se anche il ricorso al Comitato provinciale viene respinto si intraprende la via giudiziaria.
In questi casi è consigliabile affidarsi ad uno specialista in medicina legale per una consulenza medico legale di parte che metta in evidenza le patologie e le disabilità fisiche o psichiche che riducono la capacità lavorativa dell’assicurato.

 

  • Legge 12 Giugno 1984 [PDF] 79.83 KBs

    Legge che regolamenta l'erogazione delle prestazioni economiche da parte dell'INPS.



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Dott.ssa Silvia Katiuscia Carta

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