Lesioni personali colpose

Le lesioni personali colpose consistono nell’offesa all’integrità fisica o psichica, di cui si rende colpevole: «chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale » e si dividono in: 

Semplice, ossia non aggravata, quando ne deriva una malattia di durata non superiore ai 40 giorni. La pena la reclusione fino a 3 mesi o una multa fino a 516,46 euro.  

Grave quando ne deriva una malattia di durata superiore ai 40 giorni o concorre una delle circostanze previste dall’articolo 583 per la corrispondente lesione dolosa. La pena la reclusione fino da 1 a 6 mesi o una multa fino da 123,95 euro a 619,75 euro.  

Gravissima quando ne deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile o concorre una delle altre circostanze previste dall’articolo 583 per il corrispondente grado della lesione dolosa. La pena la reclusione fino da 3 a 2 anni o una multa fino da 309,87 euro a 1238,50 euro. 

Le pene sono aumentate se le lesioni sono gravi o gravissime sono commesse con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni.  

Il delitto di lesioni personali colpose è  punibile a querela della persona offesa con l’eccezione delle lesioni gravi e gravissime dipendenti da fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro per le quali si procede d’ufficio, con obbligatorietà del referto o del rapporto. 
 

 


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Dott. Davide Matta